(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 1997)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto l'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 relativo
al servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale il quale prevede,
tra l'altro, che la determinazione delle  tariffe,  le  condizioi  di
trasporto  e  di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione
del numero massimo di licenze che  ciascun  Comune  puo'  rilasciare,
proporzionalmente   al   bacino   di   utenza  aeroportuale,  vengano
disciplinate con regolamento di esecuzione della legge medesima;
  Visto il testo  regolamentare  redatto  dalla  Direzione  regionale
della  viabilita'  e  dei  trasporti  sulla base dei dati relativi al
bacino  di  utenza  aeroportuale  come  precisati   nella   relazione
formulata dalla Direzione regionale medesima;
  Sentito  il  Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
che nella seduta dell'8 novembre 1996 ha espresso  parere  favorevole
sul testo sopracitato;
  Visto lo Statuto di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale del 25 febbraio
1997, n. 507, come modificata con successiva  deliberazione  n.  1414
del 16 maggio 1997;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  Regolamento  per  lo svolgimento del servizio di
piazza (taxi) in ambito aeroportuale nel testo allegato  al  presente
provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della
Regione.
   Trieste, 23 maggio 1997
                               CRUDER
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 giugno 1997
 Atti della Regione Friul-Venezia Giulia, registro 1, foglio 175
REGOLAMENTO, DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5  AGOSTO  1996,  N.
27,  ART.  21,  PER  LO  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PIAZZA (TAXI) IN
AMBITO AEROPORTUALE.
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento  del  servizio
pubblico   di   piazza  (taxi)  presso  gli  aeroporti  operanti  nel
Friuli-Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile, in  esecuzione
dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.